"La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto".
(Art. 34 CEDU)
LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Per potere essere esaminato dalla Corte Internazionale all’esito dei mezzi di ricorso interni, e quindi ammesso ad un esame del merito, il ricorso a Strasburgo deve soddisfare alcune condizioni preliminari di ammissibilità. La Corte conduce un esame scrupoloso e piuttosto severo sul soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità perché il ricorso deve vertere su una violazione grave dei diritti fondamentali imputabile all’Ordinamento e non (adeguatamente) riparata al livello interno e all’esito dei rimedi interni.
Esistono anche termini decadenziali di proposizione del ricorso, che si fissano attualmente a sei mesi dalla decisione interna definitiva.
Nel caso in cui un ricorso non soddisfi i criteri di ammissibilità e sarà oggetto di una decisione di inammissibilità, non potrà essere più riproposto.
La Cancelleria opera anche un vaglio preliminare sulla corretta compilazione del formulario e in questo caso, un’eventuale decisione di irricevibilità avrebbe natura amministrativa ma, se ancora in tempo rispetto ai termini decadenziali, il ricorso potrebbe essere riproposto.
La percentuale di successo dei ricorsi a Strasburgo è molto bassa. Oltre l’80 % del numero totale dei ricorsi è inammissibile, il 20% dei ricorsi viene esaminato nel merito ma meno del 10 % del totale dei ricorsi arriva ad una sentenza di violazione, cio. vittoriosa per il ricorrente.
Queste statistiche severe sono dovute prevalentemente a due fattori che, su scala globale e anche italiana, incidono soprattutto sulla (in)ammissibilità:
- Il ricorrente o il suo difensore non sono sufficientemente informati su quali sono le condizioni di ammissibilità, le tecniche di proposizione del ricorso e il momento opportuno per proporre il ricorso e il margine di successo della loro vicenda e del loro atto di ricorso, e “tentano” il ricorso senza competenza, cio. non adottano il giusto approccio alla questione giuridica. Pochi sono gli avvocati in Italia specialisti di questo approccio, e scarsa e superficiale è l’informazione;
- La questione sottoposta non verte su gravi violazioni dei diritti convenzionalmente protetti, tali da integrare una questione di illecito internazionale, sulla quale la Corte Europea, una Corte Internazionale, abbia giurisdizione e competenza. Queste statistiche si riferiscono alla larga scala totale di tutti coloro che scrivono a Strasburgo, numero che include chiaramente una maggioranza non specialistica di ricorrenti e difensori, ricorsi pretestuosi, fantasiosi o meri tentativi.
Occorre invece tenere presente che se il ricorrente è ben informato e il difensore è abile e competente questa statistica potrà essere solo orientativa.
il Ricorso alla Corte E.D.U. , INTERVENTI AMICUS CURIAE
La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è un trattato internazionale a cui l’Italia si è vincolata e che, per previsione espressa dell’art. 117, 1 comma della Costituzione, costituisce un limite, un vincolo alle ingerenze dei poteri pubblici sui diritti fondamentali delle persone. Il Ricorso individuale è quindi uno strumento di cui le persone fisiche o giuridiche dispongono, volto a denunciare una grave e patente violazione dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU commessa a detrimento del ricorrente che ne è vittima, imputabile al sistema e all’Ordinamento Italiano e non riparata dai mezzi di ricorso interni.
Per questo, il Ricorso a Strasburgo è possibile in linea di massima solo all’esito di tutti i mezzi possibili di ricorso interno e si colloca in via successiva e sussidiaria rispetto ai ricorsi alle Alte Corti nazionali.
La violazione che si denuncia a Strasburgo deve essere grave a tal punto da costituire un illecito internazionale. In caso di esito positivo del ricorso, infatti, la Corte Internazionale accerterebbe e dichiarerebbe che l’Italia ha commesso un illecito internazionale e violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo.
COME AGIAMO
L’eventualità di un Ricorso alle Corti Internazionali e in particolare alla Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo è un’opzione seria e grave, deve essere una scelta consapevole e ponderata da parte del ricorrente che ritiene di essere vittima di una violazione di un suo diritto fondamentale protetto dalla Convezione Europea dei diritti dell’Uomo. E' uno strumento potente che mette in discussione l’Ordinamento.
Il ricorso deve essere scrupolosamente redatto su di un formulario rinvenibile sul sito internet della Corte. Può essere presentato anche personalmente dal ricorrente, senza mandato a un difensore.
Si tratta dei una caratteristica del sistema CEDU per rendere accessibile la tutela giurisdizionale ma l’elevata difficoltà nel superare l’ammissibilità suggerisce l’assistenza di un tecnico.
Nell’eventualità negativa di non accoglimento del ricorso, il ricorrente non perde niente perché, salvo gli onorari e competenze del difensore, il Ricorso a Strasburgo è gratuito, non esiste soccombenza e non esistono condanne alle spese. Il Ricorrente non può mai essere condannato.
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